Il termine overbooking viene utilizzato nel contesto dei voli per indicare un’eccedenza di prenotazioni rispetto alla disponibilità effettiva dei posti presenti nel velivolo. Purtroppo molti passeggeri hanno avuto la sfortuna di imbattersi in questo disservizio. Ma cosa si può fare in questi casi e come è possibile chiedere un giusto rimborso alla compagnia aerea per lo spiacevole trattamento subito?

In questo articolo spiegheremo quali sono i diritti che ogni passeggero può esercitare vs la compagnia in caso di overbooking.

Quali sono i diritti previsti in caso di overbooking?

Nel momento in cui un volo è in overbooking, sarà possibile applicare le specifiche tutele previste dal Regolamento (CE) 261/04.

1) Chiedendo innanzitutto alla compagnia il rimborso del prezzo pieno del biglietto non goduto ai sensi dell’art. 8, che dovrà quindi essere corrisposto al passeggero entro 7 giorni dall’invio della  richiesta;

2) Oppure l’imbarco su un volo alternativo alle stesse condizioni.

Inoltre, ogni passeggero ha sempre diritto all’assistenza ai sensi dell’art. 9, che prevede:

  1. pasti e bevande in congruità con l’attesa;
  2. sistemazione in albergo, (se necessario)
  3. transfer da/per l’aeroporto;
  4. chiamate, sms o posta elettronica.

È possibile chiedere anche un risarcimento per il disagio?

Per ogni passeggero che subisce un overbooking è previsto anche il diritto ad ottenere la cosiddetta compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Reg. (CE) 261/04. Più precisamente, si tratta di un indennizzo tabellare in base alle seguenti condizioni:

  1. € 250,00 di rimborso per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
  2. € 400,00 di rimborso per le tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km;
  3. € 600,00 di rimborso per le tratte superiori ai 3.500 km.

Come richiedere la compensazione pecuniaria?

Secondo quanto abbiamo scritto sopra, per avanzare una richiesta di risarcimento, al fine di ottenere anche l’indennizzo previsto dall’art. 7 del Reg. (CE) 261/04, basterà inviare una pec all’indirizzo del vettore o una raccomandata a/r, allegando tutta la relativa documentazione a supporto della richiesta ed esponendo le proprie ragioni, con rimando all’articolo di legge sopra menzionato.

Questo articolo è gentilmente fornito dallo Studio Legale dell’avvocato Edno Gargano, che si occupa di Diritto Civile, in particolare della tutela del consumatore e del passeggero, nonché di risarcimenti per danni da responsabilità medica (malasanità).

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