Il danneggiamento di un bagaglio imbarcato in stiva su un volo è un disagio che molto spesso i passeggeri si trovano ad affrontare una volta arrivati a destinazione. Vedere il proprio bagaglio danneggiato (in parte o totalmente distrutto) può essere una sensazione molto frustrante per il passeggero, specialmente se il legame con esso è anche in un certo senso “affettivo”.

In questi casi, la prima cosa da fare quando si subisce un disservizio del genere è recarsi presso uno sportello “Lost and Found” dell’aeroporto e compilare un rapporto/denuncia, utilizzando il modulo predisposto chiamato PIR (Property Irregularity Report).

Una volta compilata la denuncia, in caso di danneggiamento del bagaglio, per poter chiedere un giusto rimborso alla compagnia per il disservizio subito è necessario inviare entro 7 giorni dalla compilazione del PIR in aeroporto, una richiesta di risarcimento al vettore tramite raccomandata A/R o PEC, quantificando e documentando il danno, insieme ad una copia del PIR.

Precisiamo che è molto importante rispettare tale scadenza, poiché decorsi 7 giorni decade la possibilità di poter avanzare una richiesta di rimborso al vettore, così come stabilito della Convenzione di Montreal 1999.

In conclusione, se il passeggero riesce ad inviare la richiesta entro tale termine, può avere diritto ad un risarcimento massimo di 1.131 DSP (circa 1.400 euro), in caso di compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.

Se la compagnia è invece di un Paese che non aderisce alla convenzione di Montreal, si applica la Convenziona di Varsavia ed il limite è di 17 DSP (circa 19 euro) al Kg.

Questo articolo è gentilmente fornito dallo Studio Legale dell’avvocato Edno Gargano, che si occupa di Diritto Civile, in particolare della tutela del consumatore e del passeggero, nonché di risarcimenti per danni da responsabilità medica (malasanità).

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