Sfortunatamente il tuo volo è in ritardo? Sapevi che ogni passeggero potrebbe avere la possibilità di chiedere un rimborso alla compagnia in questi casi?
In questo articolo approfondiremo inoltre i diritti che ogni passeggero ha la possibilità di applicare quando il proprio volo è in ritardo.
Quali sono i diritti previsti in caso di volo in ritardo?
Nel caso di un volo in ritardo, i diritti applicabili sono regolati dalla normativa comunitaria che prevede un determinato rimborso per tutti i passeggeri interessati dal disservizio.
Infatti, se un volo matura un ritardo all’arrivo a destinazione pari o superiore alle tre ore, il Regolamento (CE) 261/04 prevede che ogni passeggero abbia diritto a ricevere un giusto risarcimento.
A quanto ammonta il risarcimento che posso ottenere?
Precisamente quindi, quanto spetterebbe ai passeggeri a titolo di rimborso per il volo in ritardo? Secondo l’art. 7 del Reg. (CE) 261/04, ogni viaggiatore ha la possibilità di ottenere una compensazione pecuniaria, ovvero un rimborso tabellare in base alle seguenti condizioni:
- € 250,00 di rimborso per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 km;
- € 400,00 di rimborso per le tratte comprese tra 1.500 km e 3.500 km;
- € 600,00 di rimborso per le tratte superiori ai 3.500 km.
Inoltre, qualora il ritardo del volo alla partenza fosse superiore alle 5 ore, il passeggero potrà anche esercitare il diritto di rinunciare al volo, senza dover incorrere al pagamento di eventuali penali, ottenendo quindi il rimborso pieno del prezzo del biglietto non goduto.
Quando invece non è previsto un risarcimento per il disagio?
Purtroppo non sempre è possibile ottenere un indennizzo per il ritardo subito. Infatti, talvolta certi disservizi sono causa di altri fattori esterni che sfuggono al controllo del vettore. Ebbene, qualora la compagnia aerea dovesse dimostrare che il ritardo del volo sia dipeso dalla presenza di una circostanza eccezionale non riconducibile direttamente alle responsabilità del vettore, come ad esempio: maltempo, scioperi, problemi relativi alla sicurezza, congestioni del traffico aereo, in tal caso la compagnia aerea è esonerata dal corrispondere la compensazione pecuniaria al passeggero.
Come chiedere la compensazione pecuniaria alla compagnia?
Per avanzare una richiesta di risarcimento al fine di ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento (CE) 261/04, basterà inviare una pec all’indirizzo del vettore, segnalando il disservizio ed esponendo le proprie ragioni, con rimando all’articolo di legge sopra menzionato.
Questo articolo è gentilmente fornito dallo Studio Legale dell’avvocato Edno Gargano, che si occupa di Diritto Civile, in particolare della tutela del consumatore e del passeggero, nonché di risarcimenti per danni da responsabilità medica (malasanità).
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