Lo sciopero, che coinvolga il personale aeroportuale o quello della compagnia, è purtroppo causa di notevoli disservizi, come ad esempio la cancellazione dei tantissimi voli e ritardi prolungati per la riprogrammazione dei vari voli.

In questi casi, occorre capire se il passeggero ha diritto ad essere ristorato di tutti i danni subiti a causa dello sciopero, ovvero se lo stesso possa escludere del tutto la responsabilità del vettore.

Come si comporta la giurisprudenza al riguardo?

In passato lo sciopero rientrava nella categoria delle c.d. circostanze eccezionali, per il quale il vettore non era ritenuto responsabile dei disagi subiti dai passeggeri che, di conseguenza, non avevano diritto alla compensazione pecuniaria in base alla tratta associata al volo.

Ad oggi la giurisprudenza, però, ha intrapreso un orientamento diverso.

Infatti, la corte di Giustizia Europea con sentenza del 23 marzo 2021 C‐28/20 ha affermato che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e il suo personale, le quali possano essere trattate nell’ambito del dialogo sociale interno all’impresa, inclusa la contrattazione salariale.

Pertanto, in caso di sciopero del personale del vettore (come piloti, assistenti di volo, hostess ecc.), ancor di più se preannunciato, ogni passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria, che varia da € 250,00 a € 600,00 in base alla tratta ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.

Diverso invece è il caso in cui lo sciopero inerisca all’attività esterna del vettore, come ad esempio uno sciopero degli operatori di volo o degli assistenti alla torre di controllo aeroportuali, poiché in tal caso il vettore è esente da responsabilità e non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria.

In ogni caso, occorre sempre valutare caso per caso per comprendere se lo sciopero rientra davvero nell’ambito di controllo della compagnia aerea e se afferisce al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.

Quali sono i diritti che si applicano in ogni caso?

In caso di volo cancellato, anche se per sciopero, sono comunque sempre previsti i seguenti diritti secondo la normativa comunitaria:

1) Il rimborso del prezzo pieno del biglietto non goduto ai sensi dell’art. 8, che dovrà quindi essere corrisposto al passeggero entro 7 giorni dalla richiesta;

2) Oppure l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile.

3) Ogni passeggero ha sempre diritto all’assistenza ai sensi dell’art. 9, che prevede:

  1. pasti e bevande in congruità con l’attesa;
  2. sistemazione in albergo, (se necessario);
  3. transfer da/per l’aeroporto;
  4. chiamate, sms o posta elettronica.

Come richiedere la compensazione pecuniaria alla compagnia?

Secondo quanto abbiamo scritto sopra, se vi sono i presupposti per avanzare una richiesta di risarcimento, al fine di ottenere anche la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Reg. (CE) 261/04, basterà inviare una pec all’indirizzo del vettore, allegando tutta la relativa documentazione a supporto della richiesta ed esponendo le proprie ragioni, con rimando all’articolo di legge sopra menzionato.

Questo articolo è gentilmente fornito dallo Studio Legale dell’avvocato Edno Gargano, che si occupa di Diritto Civile, in particolare della tutela del consumatore e del passeggero, nonché di risarcimenti per danni da responsabilità medica (malasanità).

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