In seguito all’emergenza epidemiologia da Covid-19 sono stati cancellati milioni di voli da parte delle compagnie aeree e la maggior parte dei quali a causa delle restrizioni imposte dalle autorità governative.
Pertanto la maggior parte delle compagnie che operano sul territorio nazionale, in vista della grave crisi alla quale si è andati incontro, e per limitare i danni da essa causati per via delle necessarie limitazioni agli spostamenti imposte dalle autorità governative di ogni paese, hanno approfittato del dettato normativo della legge n. 27 il 24 aprile 2020.
Quest’ultima ha previsto che in caso di voli cancellati o rinunce alla partenza avvenute tra l’11 marzo ed il 30 settembre 2020 a causa dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il rimborso del biglietto poteva essere restituito arbitrariamente dalla compagnia mediante l’emissione di un voucher di pari importo con validità di 18 mesi dalla data di erogazione, senza la preventiva accettazione da parte del passeggero, semplicemente contattando la compagnia aerea.
Tuttavia, chi non ha utilizzato il voucher può richiedere la conversione in denaro della somma versata per i voucher emessi più di 12 mesi fa, a partire dalla data di emissione del buono, come previsto dalla normativa. Al contrario, se il voucher è stato emesso meno di 12 mesi fa o è stato utilizzato dal passeggero, non sarà possibile procedere con una richiesta di conversione in denaro.
Per avanzare una richiesta di rimborso in denaro del proprio Voucher, basterà inviare una pec all’indirizzo del vettore, segnalando il la volontà di ottenere la restituzione del credito vantato nei confronti della compagnia in denaro, con rimando ai sensi dell’art. 88 bis, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’art. 182, comma 12bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
Questo articolo è gentilmente fornito dallo Studio Legale dell’avvocato Edno Gargano, che si occupa di Diritto Civile, in particolare della tutela del consumatore e del passeggero, nonché di risarcimenti per danni da responsabilità medica (malasanità).
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